STATUTO DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI  (C.A.E.)

 TAORMINA

 

PROVVEDERE AL SOSTENTAMENTO DI UNA PARROCCHIA E’ COME SOSTENERE UNA FAMIGLIA, CHE HA DEI COSTI E DEGLI IMPEGNI.

PUBBLICHIAMO QUI DI SEGUITO IL REGOLAMENTO DEL CPAE, LA CUI OSSERVANZA E’ CONDIZIONE DI CHIAREZZA, DI TRASPARENZA, DI ORDINATA COLLABORAZIONE, DI CREDIBILITA’ DELL’IMMAGINE DELLA CHIESA, ANCHE RIGUARDO A “….A QUELLI DI FUORI…” (cfr. 1 Cor. 14, 23-24)

 

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1)      La costituzione del Consiglio per gli affari economici (C.A.E.) è obbligatoria in ogni parrocchia a norma del Can.537, il quale le stabilisce: “In ogni parrocchia vi sia il Consiglio per gli Affari Economici che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell’amministrazione dei beni della parrocchia”.

 2)      Il Consiglio per gli A.E. è composto di  cinque persone a giudizio del Parroco; ha la durata di un triennio  rinnovabile

 3)      Le persone del Consiglio per gli A.E. vengono scelte nella comunità parrocchiale fra quelle che hanno disponibilità, capacità e conoscenza della legge in ordine all’amministrazione; sono persone attive nella comunità parrocchiale, godono stima per la loro testimonianza di vita cristiana e integrità morale.

 4)      Non sono ammessi, per nessuna ragione, a far parte del consiglio per gli A.E., i parenti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o affinità e le persone che possono avere interesse con l’amministrazione dei beni della parrocchia.

 5)      E’ il Parroco che presenta all’Ordinario i nomi con la richiesta di costituzione del Consiglio per gli affari economici.

6)      A norma dei Can. 537 e 532, il Presidente del C.A.E. è il Parroco; egli rappresenta la parrocchia a norma di diritto in tutti i negozi giuridici; deve curare che i beni della parrocchia siano amministrati a norma di diritto.

 7)      Il compito del C.A.E. è di aiutare il Parroco con il consiglio nell’amministrazione dei beni appartenenti alla parrocchia; pertanto ha funzione consultiva. Si riunisce regolarmente ogni tre mesi.

 8)      Venendo a mancare un Consigliere, per qualsiasi motivo, il Parroco presenta un supplente che viene nominato dall’Ordinario, fino al termine del triennio.

 9)      All’amministrazione della parrocchia competono  i redditi patrimoniali, tutti gli introiti vari da questue, donazioni, offerte destinate alla parrocchia stessa.

 10)  Il C.A.E., in ottemperanza alle disposizioni dell’Ordinario diocesano e alla indicazione del Parroco predispone, a tempo debito, il bilancio preventivo e consuntivo delle entrate e delle uscite.

 11)  Il Parroco è tenuto, ogni anno, entro la fine del mese di marzo, a presentare all’Ordinario diocesano (Can. 1287) il bilancio consuntivo dell’anno precedente con il parere del C.A.E.

 12)  Per gli atti amministrativi che richiedono l’autorizzazione dell’Ordinario, il Parroco allega alla richiesta  il parere motivato del C.A.E.;  a norma di diritto tutti gli atti e negozi giuridici di amministrazione straordinaria necessitano dell’autorizzazione dell’Ordinario.

 13)  In apposito registro vengono redatti i verbali dal segretario del C.A.E. e regolarmente sottoscritti dal Parroco e dai membri del C.A.E.  L’incarico di segretario, di intesa dei membri fra loro con il Parroco, è affidato a un consigliere del C.A.E.

 Per i casi non previsti dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del diritto universale e particolare.

 

MEMBRI DEL CPAE

SAC. SALVATORE SINITO' Presidente 

 RUSSO ROSARIO 

 LUPICA SALVATORE

 PATANE’ GIOVANNI      

CELONA MARIO